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Regolamento d'Istituto
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Premessa
La scuola, istituzionalmente intesa come agenzia primaria
di promozione umana, sociale e culturale, attraverso la libertà
d'insegnamento sancita dalla Costituzione e ribadita dalla legislazione
scolastica (rispettivamente Art.33 e art.1 Decreto L.vo 16/4/94 N° 279,
Testo Unico), si muove nella direzione di un confronto aperto delle diverse
posizioni culturali, al fine di consentire la piena e completa formazione
della personalità degli alunni.
Assume, altresì, tra le sue finalità interdisciplinari
la formazione di un'etica della libertà e della solidarietà e come
obiettivi la capacità dello studente di inserirsi nell'ambiente strutturato
della scuola, la conoscenza delle sue regole di vita interna e la capacità
di rispettarle
Posto, quindi, che in senso più lato, il fine intrinseco
dell'azione educativa consiste anche nel far maturare un sempre maggiore
rispetto dei diritti-doveri dell'uomo e delle libertà fondamentali, si
rende necessario non solo insegnare le norme, ma anche e soprattutto il
rispetto di esse attraverso l'esercizio di tutte le funzioni che consentono
di apprezzare il valore della legalità.
Appare, quindi, indispensabile che, per la tutela dei
beni comuni, vi sia un'attiva e responsabile partecipazione di tutte le
componenti che nell'Istituto operano.
Il presente regolamento, inoltre,
recepisce lo spirito ed osserva le disposizioni del D.P.R. N°249 del
24/6/98 in merito ai diritti doveri degli studenti e ne visibilizza alcune
espresse indicazioni attraverso l’integrazione di articoli, formulati
nell’ottica del pieno rispetto del dettato normativo, dei ruoli, delle
funzioni e dei principi etico-morali a cui l’azione didattico-educativo
s’ispira.
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Disposizioni Organizzative e Comportamentali
ART.1
Il
mattino, al suono della campanella, gli alunni si recheranno direttamente
nelle proprie aule, senza sostare per i corridoi o recarsi in altre
classi.
ART.2
Il
suono della campanella segnalerà, altresì, il cambio alla fine di ogni ora
di lezione e il termine delle attività didattiche; due suoni consecutivi
indicheranno la conclusione anticipata delle lezioni.
ART.3
I
docenti dovranno recarsi nelle rispettive classi, cinque minuti prima
dell'arrivo degli alunni.
ART.4
Non è
consentito entrare in ritardo, ovvero dopo l'inizio delle lezioni.
ART.5
Solo
per gravi e giustificabili motivi è permesso entrare dopo l'inizio della
prima ora. I casi verranno singolarmente vagliati dalla Preside o da uno
dei collaboratori.
ART.6
Il
ritardo verrà comunicato per iscritto, su uno stampato appositamente
predisposto, al docente della seconda ora. Lo stesso ammetterà il
ritardatario e ne annoterà il motivo sul registro di classe.
ART.7
Al
fine di evitare e, comunque, contenere quanto più possibile i ritardi
nell'ambito di casi sporadici, inevitabili e documentati, i docenti
avranno cura di segnalare mensilmente i ritardi che dovessero verificarsi
sempre a carico dello stesso alunno ed in coincidenza con la prima ora di
lezione. In tal caso, all'alunno destinatario del beneficio non sarà
consentita più alcuna deroga e si disporrà la convocazione dei genitori
dello stesso, per i provvedimenti che si riterranno opportuni.
ART.8
Verranno, altresì, segnalati alla presidenza i casi
di alunni per i quali si accerterà il verificarsi di assenze sempre in
coincidenza della stessa giornata scolastica, nell'arco di più settimane,
al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.
ART.9
Per
controllare ed eventualmente sanzionare il ripetersi dei ritardi di cui
agli articoli 7 e 8, nella scuola sarà attivato un "registro dei ritardi
studenteschi", con possibilità di controllo mensile.
ART.10
Non è
permesso lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.
ART.11
Non
sono consentite uscite anticipate se non per qualche caso eccezionale,
valutato dalla Preside o dai collaboratori e su espressa personale
richiesta dei genitori.
ART.12
Ove
si dovesse riscontrare dal registro di classe il moltiplicarsi di
richieste di uscite anticipate da parte dello stesso soggetto si dovrà
sottoporre la situazione al vaglio del Consiglio di Classe.
ART.13
Nel
cambio dell'ora e sino all'arrivo del docente dell'ora successiva il
divieto di uscire dalla classe è assoluto.
ART.14
Non
sono consentiti permessi temporanei di uscita per motivi diversi da quelli
igienici.
ART.15
Le
richieste di accesso ai bagni saranno consentite ad un alunno/a per volta,
solo a partire dalla terza ora di lezione, tranne casi eccezionali, e, di
norma, una sola volta nella giornata.
ART.16
Il
docente avrà cura di annotare sul registro di classe i nominativi di
coloro che nella propria ora hanno beneficiato del permesso temporaneo di
uscita.
ART.17
I
docenti cureranno di scaglionare le uscite per motivi igienici ed
eviteranno di rinviarle all'ora successiva.
ART.18
Le
uscite temporanee per motivi igienici avranno una durata massima di cinque
minuti, superati i quali si trasformano in abbandono arbitrario della
classe.
ART.19
L'allontanamento arbitrario, anche temporaneo, dalla
propria classe o dalla scuola, senza alcuna autorizzazione, non è
assolutamente consentito.
ART.20
Durante le lezioni e nel cambio dell'ora sono
assolutamente vietati gli spostamenti in altre classi per i motivi più
diversi (prestito di libri, calcolatrici, manuali, attrezzi ecc.).
ART.21
Richieste di permessi temporanei di uscita, per
spostamenti all'interno dell'Istituto potranno essere, sulla base delle
motivazioni addotte, vagliati ed eventualmente concessi dal docente
dell'ora che ne fornirà breve motivazione scritta all'alunno beneficiario,
a sua tutela, lasciandone, altresì, traccia sul registro di classe.
ART.22
Gli
alunni che, senza motivato permesso scritto, si aggirino per i corridoi o
si rechino in aule diverse dalla propria andranno incontro a sanzioni
disciplinari.
ART.23
Il
personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare sui comportamenti degli
alunni durante gli spostamenti dalle aule ai bagni e durante il cambio
dell'ora.
ART.24
Gli
studenti devono presentarsi a scuola adeguatamente muniti di tutte le
attrezzature atte a consentire un'attiva e proficua partecipazione alle
attività didattiche.
ART.25
Per
chiunque, in tutti i locali della scuola, ivi compresi ovviamente i
corridoi e le palestre, è severamente vietato fumare, usare un linguaggio
poco corretto e che non sia civile ed urbano.
ART.26
Durante le lezioni è rigorosamente vietato ai bidelli
consentire l'ingresso di parenti o altre persone che chiedano di conferire
con alunni o docenti.
Il personale ausiliario
provvederà ad accompagnare le persone di cui sopra in presidenza per
l'opportuna valutazione delle necessità del richiedente.
ART.27
Durante le lezioni di Educazione fisica è
rigorosamente vietato agli alunni recarsi o comunicare con l'esterno.
L'eventuale allontanamento verrà annotato sul registro di classe e
considerato come assenza arbitraria.
ART.28
Poichè il divieto di uscire fuori dalla scuola è
assoluto e non è, altresì, consentita durante le lezioni la furtiva
introduzione di panini, bevande o altri alimenti gli alunni dovranno
venirne forniti prima dfell'inizio delle stesse.
ART.29
Anche
i bidelli e il personale ausiliario osserveranno e cureranno di far
osservare la norma di cui sopra.
ART.30
Non è
consentito portare a scuola telefonini cellulari. La loro presenza in
classe può essere elemento di turbativa per lo svolgimento della lezione
o, caso ancora più grave, si configurerebbe come una vera e propria
illegalità durante lo svolgimento delle verifiche scritte che, sembra
opportuno ricordare, costituiscono veri e propri documenti con valenza
giuridica oltre che squisitamente didattica.
ART.31
Le
assenze dalle lezioni fino a tre giorni, quale che sia il motivo che ne
abbia determinato la causa, devono essere giustificate a firma di uno dei
genitori, previo deposito della stessa in presidsenza sull'apposito
libretto.
ART.32
Le
giustificazioni firmate da uno dei genitori devono essere convalidate
prima dell'inizio delle lezioni dalla Preside o da uno dei collaboratori
ed esibite al docente della prima ora.
ART.33
I
periodi di assenza superiori ai tre giorni vanno giustificati
personalmente dai genitori o attraverso idonea
documentazione(es.certificato medico o precetto militare).
ART.34
Le
assenze collettive non autorizzate sono considerate arbitrarie e quindi
non giustificabili. Comportano la sospensione dalle lezioni, l'eventuale
convocazione del Consiglio di classe per le decisioni del caso.
ART.35
Qualora uno studente risulti assente, ma si presenti
nei locali della scuola senza motivata ragione in coincidenza con
l'assenza, la stessa resterà ingiustificata.
ART.36
Quando la totalità della classe non partecipa a
viaggi d'istruzione o visite didattiche, gli alunni non partecipanti hanno
l'obbigo di frequenza. L'eventuale assenza in detti periodi deve essere
giustificata.
ART.37
La
mancata presentazione della giustificazione comporta l'ammissione in
classe con riserva e relativa annotazione sul registro; qualora anche il
giorno successivo lo studente continui ad esserne sprovvisto, opererà
ancora la proroga di ammissione con riserva ma subentrerà l'obbligo di
essere accompagnati dai genitori che giustificheranno, personalmente,
detta assenza.
ART.38
I
maggiorenni possono autogiustificarsi solo se le famiglie ne sono a
conoscenza e, a tal fine, depositino in presidenza una espressa
dichiarazione all'inizio di ogni anno scolastico.
ART.39
La
scuola provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni destinatari di
sanzioni disciplinari o sospesi dalle lezioni, i quali non possono essere
riammessi a scuola se non accompagnati dai genitori.
ART.40
Alla
struttura, agli arredi, alle attrezzature, alle aule e a tutti gli spazi,
e, comunque, a tutto ciò che sia patrimonio dell’Istituto è dovuta cura e
rispetto massimo da parte di tutti. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni,
manomissioni, qualora si accertino responsabilità studentesche, saranno
sanzionati secondo le modalità previste in dettaglio dall’art. 4 del
Titolo "Sanzioni e mancanze".
ART.41
E’
fatto assoluto divieto di accettare persone estranee in aula.
ART.42
Momenti ricreativi nell'ambito delle classi possono
essere autorizzati esclusivamente dal capo d'Istituto e vanno concordati in
anticipo.
In ogni caso avranno una durata
massima di un'ora e non dovranno arrecare disturbo al resto della
collettività scolastica. A tal fine i proponenti, anche in ottemperanza a
quanto prescritto dall'art. 28, osserveranno il divieto, che è assoluto,
d'introdurre o fare introdurre cibi dopo l'inizio delle lezioni.
ART.43
Le istanze assembleari, le comunicazioni varie con
l’ufficio di presidenza e le richieste di certificazioni o modulistica
presso gli sportelli di segreteria, vanno espletate in orario non
didattico e quindi nei momenti che precedono l’ingresso o l’uscita dalle
lezioni.
ART.44
Il diritto dello studente alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola, sancito dall’art.2 comma 4 Statuto
Studentesse e Studenti, è riconosciuto e disciplinato dal presente
articolo, che demanda:
- al Consiglio di classe, con rappresentanza
allargata, l’attivazione di strategie interattive affinché gli studenti
esprimano la loro opinione in merito alla programmazione e definizione
degli obiettivi, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di
testo, di materiale didattico e organizzazione della scuola;
- alle Assemblee studentesche di classe,
d’Istituto e Consulta l’esercizio di opinione e di confronto su tutte le
altre problematiche scolastiche.
ART.45
Il presente articolo garantisce e disciplina l’esercizio
del diritto di associazione degli studenti, di cui all’art. 2 comma 10
dello Statuto Studentesse e Studenti; tale diritto è, altresì,
riconosciuto alle associazioni di cui gli studenti facciano parte, qualora
studenti e associazioni ne siano congiuntamente fruitori.
- L’esercizio del diritto di associazione è subordinato:
- all’inoltro di specifica richiesta al Consiglio di
Istituto, secondo le modalità vigenti;
- ad un sopralluogo dei locali, prima e dopo l’utilizzo,
per accertarne lo stato d’integrità e l’individuazione di eventuali
danni e responsabilità per cui si rimanda all’art. 4 titolo II del
presente regolamento.
- Il/I richiedente/i inoltreranno la richiesta,
di cui al precedente comma, sotto forma di breve ma puntuale
informativa, recante la motivazione e gli ambiti stessi di utilizzo che,
in ogni caso, non potrà durare più di sette pomeriggi consecutivi. Ciò
al fine di consentire la possibilità di un corretto "turn over" tra
richiedenti.
- Per "utilizzo dei locali" s’intende di norma la
destinazione di due ampi spazi appositamente individuati e fruibili
alternativamente.
- Alla struttura e agli arredi sono dovuti cura e
rispetto massimo da parte di chi ne fruisce. I responsabili di eventuali
danneggiamenti o manomissioni andranno incontro alle sanzioni di cui
all’art. 40 di questo regolamento.
ART. 46
L’organo di garanzia, previsto dall’art. 5, comma 2
S.S.S., all’interno di questo Istituto ha durata annuale e i suoi
componenti, individuati dal Consiglio d’Istituto, risultano essere: il
Preside, due docenti, di cui uno è il coordinatore della classe dell’allievo
e/o degli allievi destinatari del provvedimento, un alunno, un
rappresentante del personale ATA.
Detto organo
prenderà in esame solo eventuali ricorsi inoltrati per iscritto e firmati;
se questi ultimi si riferiscono a sanzioni disciplinari, dovranno essere
prodotti entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della
sanzione, con esclusione dipossibilità dipronunciamento sul temporaneo
allontanamento dalla comunità scolastica, disciplinato da altro disposto
legislativo (confronta art.5 comma 2, cit.).
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Mancanze disciplinari e sanzioni
Fermo restando il recepimento del
principio di cui all’art.4 commi 2 e 6 del citato D.P.R. n° 249, secondo
cui i provvedimenti disciplinari hanno solo "finalità educative" e mirano
al "rafforzamento del senso di responsabilità", valutati tutti i commi
degli artt.3 e 4 si individuano e si sanzionano nei modi qui di seguito
indicati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in
relazione ai doveri e ad una corretta pratica comportamentale all’interno
della nostra comunità scolastica . Resta inteso che tale regolamento, in
tutte le formulazioni del suo articolato e per quanto non espressamente
previsto, rimanda alle norme di diritto civile e penale vigenti, ove e
ricorrano le condizioni.
ART. 1
Scorrettezze sostanziali e formali, anche verbali, e
ogni altra manifestazione che leda il rispetto e la dignità della persona
e del suo ruolo, rispettivamente: Capo di Istituto, docenti, del personale
tutto della scuola, sono ritenute infrazioni gravi e, in relazione ad
esse, è prevista una sanzione, erogabile dal Consiglio di classe (o dalla
Giunta esecutiva) di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità
della scorrettezza e fino a giorni 15.
ART. 2
Scorrettezze di qualunque tipo, minacce anche
verbali, uso della violenza o della forza, intimidazione e qualunque altro
atto paventato o posto in essere, lesivo della dignità e del rispetto
dovuto a qualsiasi soggetto, ad indirizzo unilaterale o reciproco, anche
fra alunni, sono ritenute infrazioni gravi e per esse é previsto
l'allontanamento dalla scuola per un numero di giorni di sospensione fino
a 6, stabiliti dal Consiglio di classe e commisurati alla gravità del
caso.
ART. 3
Gli
studenti che si allontanino , abbandonando arbitrariamente l’aula o la
scuola, o che si spostino in altre classi senza autorizzazione, o che si
aggirino per i corridoi per i più disparati ma non legittimi ed
autorizzati motivi, come ribadito dagli artt. 19 e 22 (disposizioni
organizzative e comportamentali), o che creino situazioni di disturbo
all’interno della classe o fuori da essa, o che si intrattengano o
accolgano estranei in classe, saranno destinatari di annotazioni sul
registro di da parte di qualsiasi docente della scuola che dovesse
rilevare le situazioni sopra indicate, le stesse annotazioni verranno
vagliate dal Consiglio di classe nella prima riunione utile, ovvero
appositamente convocata, e comunque ogni qualvolta il coordinatore di
classe rilevi un numero di rapporti scritti superiori a tre. Il Consiglio
di classe, sulla base della gravità o della reiterazione, stabilirà di
comminare una sospensione fino a giorni 5. Lo stesso principio opererà nel
caso in cui la/le annotazione/i fosse ad indirizzo di tutta la classe.
ART. 4
Per
il danneggiamento durante le attività didattiche e/o assembleari e/o
associative di arredi, infissi ed eventuali altri elementi e/o strutture
anche di aule speciali, spazi comuni e servizi o ancora nel caso di
sparizioni o manomissioni di registri di classe, di macchine, attrezzi e
quant’altro faccia parte dei materiali e degli strumenti di cui la scuola
è in possesso, l’intera classe o corpo studentesco in quel momento
presente dovrà provvedere alla rifusione del danno stimato o alla
rimissione in pristino nel caso in cui non sia stato individuato il
responsabile. Del medesimo obbligo vengono impegnate le famiglie. Nei
corridoi e negli spazi comuni il danno sarà ripartito tra tutte le classi
che vi gravitano. I Consigli di classe o di "interclassi" valuteranno le
modalità di rifusione o riparazione del danno. Qualora si dovesse
accertare, attraverso un’accurata istruttoria e testimonianze
concomitanti, che le manomissioni sono avvenute in orario pomeridiano, non
ad oper di alunni fruitori autorizzati, ne risponderà il personale adibito
alla sorveglianza dei locali o degli spazi in oggetto.
ART. 5
Sospensioni di qualsiasi durata, comminate per uno
qualunque dei motivi individuati dal presente articolato, comportano che
se ne lasci traccia sia sul registro di classe che sui registri personali
dei docenti tra le note degli "obiettivi comportamentali". Lo stesso varrà
per essere stati destinatari di attività scolasticamente utili.
ART. 6
La posizione degli studenti che evadono sistematicamente
la frequenza della prima ora, specie inm coincidenza dell’ora di lezione
di una certa disciplina, ovvero della medesima ora anche in altre
dislocazioni orarie o che risultino ritardatari cronici da atti documentali
(registro di classe o dei ritardi studenteschi), o comunque evasori
sistematici di certe discipline, così configurando forme di raggiro o
elusione dei propri obblighi, sarà vagliata dal Consiglio di classe durante
le riunioni periodiche, su informativa del coordinatore, alla presenza dei
genitori anche di detti studenti.
Al riscontro dei dati che
dovesse confermare la sistematica ed intenzionale evasione dei propri
doveri, richiamati dall’art.3, commi 1- 3 - 4 S.S.S. si provvederà a
lasciare traccia di ciò nelle note comportamentali, rendendo altresì lo
studente destinatario di una o più attività scolasticamente utili.
ART. 7
Assenze singole o collettive che, ad un riscontro
periodico da parte del Consiglio di classe (o del coordinatore) risultino
ingiustificate comporteranno la comunicazione alle famiglie e il recupero
delle medesime ore di lezione per la giornata/e evase, in ore
pomeridiane.
ART. 8
Per tutte le mancanze individuate nei primi quattro
articoli (Mancanze e Sanzioni disciplinari) le modalità di irrogazione
della sanzione da parte dei Consigli di classe prevedono l’immediata
autoconvocazione del Consiglio di classse, a cura del coordinatore.
I docenti coinvolti provvederanno all’espletamento
delle seguenti procedure:
- annotazione sintetica sul Registro di classe,
con precisazione del giorno e dell’ora dell’accaduto;
- redazione di una circostanziata informativa
indirizzata al Preside e consegnata al cordinatore di classe.
ART. 9
Per
tutte le infrazioni di cui agli artt. 3 – 6 – 7 (Titolo II), in
alternativa alle sanzioni già previste, si potrà disporre la conversione
di queste ultime in A.S.U. –Attività Scolasticamente Utili, il cui
ventaglio opzionale è riportato in allegato. L’attribuzione della
tipologia e del numero delle A.S.U. è soggetta, per i casi più lievi alla
discrezionalità propositiva definita tra il docente interessato, il
coordinatore e l’alunno, o, in mancanza, e per i casi più gravi e
reiterati, dal Consiglio di classe. La soluzione adottata deve essere
riportata sul registro dei verbali della classe, dandone altresì
comunicazione in presidenza.
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