Regolamento d'Istituto



Premessa

La scuola, istituzionalmente intesa come agenzia primaria di promozione umana, sociale e culturale, attraverso la libertà d'insegnamento sancita dalla Costituzione e ribadita dalla legislazione scolastica (rispettivamente Art.33 e art.1 Decreto L.vo 16/4/94 N° 279, Testo Unico), si muove nella direzione di un confronto aperto delle diverse posizioni culturali, al fine di consentire la piena e completa formazione della personalità degli alunni.
Assume, altresì, tra le sue finalità interdisciplinari la formazione di un'etica della libertà e della solidarietà e come obiettivi la capacità dello studente di inserirsi nell'ambiente strutturato della scuola, la conoscenza delle sue regole di vita interna e la capacità di rispettarle
Posto, quindi, che in senso più lato, il fine intrinseco dell'azione educativa consiste anche nel far maturare un sempre maggiore rispetto dei diritti-doveri dell'uomo e delle libertà fondamentali, si rende necessario non solo insegnare le norme, ma anche e soprattutto il rispetto di esse attraverso l'esercizio di tutte le funzioni che consentono di apprezzare il valore della legalità.
Appare, quindi, indispensabile che, per la tutela dei beni comuni, vi sia un'attiva e responsabile partecipazione di tutte le componenti che nell'Istituto operano.
Il presente regolamento, inoltre, recepisce lo spirito ed osserva le disposizioni del D.P.R. N°249 del 24/6/98 in merito ai diritti doveri degli studenti e ne visibilizza alcune espresse indicazioni attraverso l’integrazione di articoli, formulati nell’ottica del pieno rispetto del dettato normativo, dei ruoli, delle funzioni e dei principi etico-morali a cui l’azione didattico-educativo s’ispira.

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Disposizioni Organizzative e Comportamentali

ART.1
Il mattino, al suono della campanella, gli alunni si recheranno direttamente nelle proprie aule, senza sostare per i corridoi o recarsi in altre classi.

ART.2
Il suono della campanella segnalerà, altresì, il cambio alla fine di ogni ora di lezione e il termine delle attività didattiche; due suoni consecutivi indicheranno la conclusione anticipata delle lezioni.

ART.3
I docenti dovranno recarsi nelle rispettive classi, cinque minuti prima dell'arrivo degli alunni.

ART.4
Non è consentito entrare in ritardo, ovvero dopo l'inizio delle lezioni.

ART.5
Solo per gravi e giustificabili motivi è permesso entrare dopo l'inizio della prima ora. I casi verranno singolarmente vagliati dalla Preside o da uno dei collaboratori.

ART.6
Il ritardo verrà comunicato per iscritto, su uno stampato appositamente predisposto, al docente della seconda ora. Lo stesso ammetterà il ritardatario e ne annoterà il motivo sul registro di classe.

ART.7
Al fine di evitare e, comunque, contenere quanto più possibile i ritardi nell'ambito di casi sporadici, inevitabili e documentati, i docenti avranno cura di segnalare mensilmente i ritardi che dovessero verificarsi sempre a carico dello stesso alunno ed in coincidenza con la prima ora di lezione. In tal caso, all'alunno destinatario del beneficio non sarà consentita più alcuna deroga e si disporrà la convocazione dei genitori dello stesso, per i provvedimenti che si riterranno opportuni.

ART.8
Verranno, altresì, segnalati alla presidenza i casi di alunni per i quali si accerterà il verificarsi di assenze sempre in coincidenza della stessa giornata scolastica, nell'arco di più settimane, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti.

ART.9
Per controllare ed eventualmente sanzionare il ripetersi dei ritardi di cui agli articoli 7 e 8, nella scuola sarà attivato un "registro dei ritardi studenteschi", con possibilità di controllo mensile.

ART.10
Non è permesso lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

ART.11
Non sono consentite uscite anticipate se non per qualche caso eccezionale, valutato dalla Preside o dai collaboratori e su espressa personale richiesta dei genitori.

ART.12
Ove si dovesse riscontrare dal registro di classe il moltiplicarsi di richieste di uscite anticipate da parte dello stesso soggetto si dovrà sottoporre la situazione al vaglio del Consiglio di Classe.

ART.13
Nel cambio dell'ora e sino all'arrivo del docente dell'ora successiva il divieto di uscire dalla classe è assoluto.

ART.14
Non sono consentiti permessi temporanei di uscita per motivi diversi da quelli igienici.

ART.15
Le richieste di accesso ai bagni saranno consentite ad un alunno/a per volta, solo a partire dalla terza ora di lezione, tranne casi eccezionali, e, di norma, una sola volta nella giornata.

ART.16
Il docente avrà cura di annotare sul registro di classe i nominativi di coloro che nella propria ora hanno beneficiato del permesso temporaneo di uscita.

ART.17
I docenti cureranno di scaglionare le uscite per motivi igienici ed eviteranno di rinviarle all'ora successiva.

ART.18
Le uscite temporanee per motivi igienici avranno una durata massima di cinque minuti, superati i quali si trasformano in abbandono arbitrario della classe.

ART.19
L'allontanamento arbitrario, anche temporaneo, dalla propria classe o dalla scuola, senza alcuna autorizzazione, non è assolutamente consentito.

ART.20
Durante le lezioni e nel cambio dell'ora sono assolutamente vietati gli spostamenti in altre classi per i motivi più diversi (prestito di libri, calcolatrici, manuali, attrezzi ecc.).

ART.21
Richieste di permessi temporanei di uscita, per spostamenti all'interno dell'Istituto potranno essere, sulla base delle motivazioni addotte, vagliati ed eventualmente concessi dal docente dell'ora che ne fornirà breve motivazione scritta all'alunno beneficiario, a sua tutela, lasciandone, altresì, traccia sul registro di classe.

ART.22
Gli alunni che, senza motivato permesso scritto, si aggirino per i corridoi o si rechino in aule diverse dalla propria andranno incontro a sanzioni disciplinari.

ART.23
Il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare sui comportamenti degli alunni durante gli spostamenti dalle aule ai bagni e durante il cambio dell'ora.

ART.24
Gli studenti devono presentarsi a scuola adeguatamente muniti di tutte le attrezzature atte a consentire un'attiva e proficua partecipazione alle attività didattiche.

ART.25
Per chiunque, in tutti i locali della scuola, ivi compresi ovviamente i corridoi e le palestre, è severamente vietato fumare, usare un linguaggio poco corretto e che non sia civile ed urbano.

ART.26
Durante le lezioni è rigorosamente vietato ai bidelli consentire l'ingresso di parenti o altre persone che chiedano di conferire con alunni o docenti.
Il personale ausiliario provvederà ad accompagnare le persone di cui sopra in presidenza per l'opportuna valutazione delle necessità del richiedente.

ART.27
Durante le lezioni di Educazione fisica è rigorosamente vietato agli alunni recarsi o comunicare con l'esterno. L'eventuale allontanamento verrà annotato sul registro di classe e considerato come assenza arbitraria.

ART.28
Poichè il divieto di uscire fuori dalla scuola è assoluto e non è, altresì, consentita durante le lezioni la furtiva introduzione di panini, bevande o altri alimenti gli alunni dovranno venirne forniti prima dfell'inizio delle stesse.

ART.29
Anche i bidelli e il personale ausiliario osserveranno e cureranno di far osservare la norma di cui sopra.

ART.30
Non è consentito portare a scuola telefonini cellulari. La loro presenza in classe può essere elemento di turbativa per lo svolgimento della lezione o, caso ancora più grave, si configurerebbe come una vera e propria illegalità durante lo svolgimento delle verifiche scritte che, sembra opportuno ricordare, costituiscono veri e propri documenti con valenza giuridica oltre che squisitamente didattica.

ART.31
Le assenze dalle lezioni fino a tre giorni, quale che sia il motivo che ne abbia determinato la causa, devono essere giustificate a firma di uno dei genitori, previo deposito della stessa in presidsenza sull'apposito libretto.

ART.32
Le giustificazioni firmate da uno dei genitori devono essere convalidate prima dell'inizio delle lezioni dalla Preside o da uno dei collaboratori ed esibite al docente della prima ora.

ART.33
I periodi di assenza superiori ai tre giorni vanno giustificati personalmente dai genitori o attraverso idonea documentazione(es.certificato medico o precetto militare).

ART.34
Le assenze collettive non autorizzate sono considerate arbitrarie e quindi non giustificabili. Comportano la sospensione dalle lezioni, l'eventuale convocazione del Consiglio di classe per le decisioni del caso.

ART.35
Qualora uno studente risulti assente, ma si presenti nei locali della scuola senza motivata ragione in coincidenza con l'assenza, la stessa resterà ingiustificata.

ART.36
Quando la totalità della classe non partecipa a viaggi d'istruzione o visite didattiche, gli alunni non partecipanti hanno l'obbigo di frequenza. L'eventuale assenza in detti periodi deve essere giustificata.

ART.37
La mancata presentazione della giustificazione comporta l'ammissione in classe con riserva e relativa annotazione sul registro; qualora anche il giorno successivo lo studente continui ad esserne sprovvisto, opererà ancora la proroga di ammissione con riserva ma subentrerà l'obbligo di essere accompagnati dai genitori che giustificheranno, personalmente, detta assenza.

ART.38
I maggiorenni possono autogiustificarsi solo se le famiglie ne sono a conoscenza e, a tal fine, depositino in presidenza una espressa dichiarazione all'inizio di ogni anno scolastico.

ART.39
La scuola provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari o sospesi dalle lezioni, i quali non possono essere riammessi a scuola se non accompagnati dai genitori.

ART.40
Alla struttura, agli arredi, alle attrezzature, alle aule e a tutti gli spazi, e, comunque, a tutto ciò che sia patrimonio dell’Istituto è dovuta cura e rispetto massimo da parte di tutti. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni, manomissioni, qualora si accertino responsabilità studentesche, saranno sanzionati secondo le modalità previste in dettaglio dall’art. 4 del Titolo "Sanzioni e mancanze".

ART.41
E’ fatto assoluto divieto di accettare persone estranee in aula.

ART.42
Momenti ricreativi nell'ambito delle classi possono essere autorizzati esclusivamente dal capo d'Istituto e vanno concordati in anticipo.
In ogni caso avranno una durata massima di un'ora e non dovranno arrecare disturbo al resto della collettività scolastica. A tal fine i proponenti, anche in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 28, osserveranno il divieto, che è assoluto, d'introdurre o fare introdurre cibi dopo l'inizio delle lezioni.

ART.43
Le istanze assembleari, le comunicazioni varie con l’ufficio di presidenza e le richieste di certificazioni o modulistica presso gli sportelli di segreteria, vanno espletate in orario non didattico e quindi nei momenti che precedono l’ingresso o l’uscita dalle lezioni.

ART.44
Il diritto dello studente alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, sancito dall’art.2 comma 4 Statuto Studentesse e Studenti, è riconosciuto e disciplinato dal presente articolo, che demanda:

  1. al Consiglio di classe, con rappresentanza allargata, l’attivazione di strategie interattive affinché gli studenti esprimano la loro opinione in merito alla programmazione e definizione degli obiettivi, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo, di materiale didattico e organizzazione della scuola;
  2. alle Assemblee studentesche di classe, d’Istituto e Consulta l’esercizio di opinione e di confronto su tutte le altre problematiche scolastiche.

ART.45
Il presente articolo garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione degli studenti, di cui all’art. 2 comma 10 dello Statuto Studentesse e Studenti; tale diritto è, altresì, riconosciuto alle associazioni di cui gli studenti facciano parte, qualora studenti e associazioni ne siano congiuntamente fruitori.

  1. L’esercizio del diritto di associazione è subordinato:
    - all’inoltro di specifica richiesta al Consiglio di Istituto, secondo le modalità vigenti;
    - ad un sopralluogo dei locali, prima e dopo l’utilizzo, per accertarne lo stato d’integrità e l’individuazione di eventuali danni e responsabilità per cui si rimanda all’art. 4 titolo II del presente regolamento.
  2. Il/I richiedente/i inoltreranno la richiesta, di cui al precedente comma, sotto forma di breve ma puntuale informativa, recante la motivazione e gli ambiti stessi di utilizzo che, in ogni caso, non potrà durare più di sette pomeriggi consecutivi. Ciò al fine di consentire la possibilità di un corretto "turn over" tra richiedenti.
  3. Per "utilizzo dei locali" s’intende di norma la destinazione di due ampi spazi appositamente individuati e fruibili alternativamente.
  4. Alla struttura e agli arredi sono dovuti cura e rispetto massimo da parte di chi ne fruisce. I responsabili di eventuali danneggiamenti o manomissioni andranno incontro alle sanzioni di cui all’art. 40 di questo regolamento.

ART. 46
L’organo di garanzia, previsto dall’art. 5, comma 2 S.S.S., all’interno di questo Istituto ha durata annuale e i suoi componenti, individuati dal Consiglio d’Istituto, risultano essere: il Preside, due docenti, di cui uno è il coordinatore della classe dell’allievo e/o degli allievi destinatari del provvedimento, un alunno, un rappresentante del personale ATA.
Detto organo prenderà in esame solo eventuali ricorsi inoltrati per iscritto e firmati; se questi ultimi si riferiscono a sanzioni disciplinari, dovranno essere prodotti entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, con esclusione dipossibilità dipronunciamento sul temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, disciplinato da altro disposto legislativo (confronta art.5 comma 2, cit.).

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Mancanze disciplinari e sanzioni

Fermo restando il recepimento del principio di cui all’art.4 commi 2 e 6 del citato D.P.R. n° 249, secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno solo "finalità educative" e mirano al "rafforzamento del senso di responsabilità", valutati tutti i commi degli artt.3 e 4 si individuano e si sanzionano nei modi qui di seguito indicati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in relazione ai doveri e ad una corretta pratica comportamentale all’interno della nostra comunità scolastica . Resta inteso che tale regolamento, in tutte le formulazioni del suo articolato e per quanto non espressamente previsto, rimanda alle norme di diritto civile e penale vigenti, ove e ricorrano le condizioni.

ART. 1
Scorrettezze sostanziali e formali, anche verbali, e ogni altra manifestazione che leda il rispetto e la dignità della persona e del suo ruolo, rispettivamente: Capo di Istituto, docenti, del personale tutto della scuola, sono ritenute infrazioni gravi e, in relazione ad esse, è prevista una sanzione, erogabile dal Consiglio di classe (o dalla Giunta esecutiva) di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità della scorrettezza e fino a giorni 15.

ART. 2
Scorrettezze di qualunque tipo, minacce anche verbali, uso della violenza o della forza, intimidazione e qualunque altro atto paventato o posto in essere, lesivo della dignità e del rispetto dovuto a qualsiasi soggetto, ad indirizzo unilaterale o reciproco, anche fra alunni, sono ritenute infrazioni gravi e per esse é previsto l'allontanamento dalla scuola per un numero di giorni di sospensione fino a 6, stabiliti dal Consiglio di classe e commisurati alla gravità del caso.

ART. 3
Gli studenti che si allontanino , abbandonando arbitrariamente l’aula o la scuola, o che si spostino in altre classi senza autorizzazione, o che si aggirino per i corridoi per i più disparati ma non legittimi ed autorizzati motivi, come ribadito dagli artt. 19 e 22 (disposizioni organizzative e comportamentali), o che creino situazioni di disturbo all’interno della classe o fuori da essa, o che si intrattengano o accolgano estranei in classe, saranno destinatari di annotazioni sul registro di da parte di qualsiasi docente della scuola che dovesse rilevare le situazioni sopra indicate, le stesse annotazioni verranno vagliate dal Consiglio di classe nella prima riunione utile, ovvero appositamente convocata, e comunque ogni qualvolta il coordinatore di classe rilevi un numero di rapporti scritti superiori a tre. Il Consiglio di classe, sulla base della gravità o della reiterazione, stabilirà di comminare una sospensione fino a giorni 5. Lo stesso principio opererà nel caso in cui la/le annotazione/i fosse ad indirizzo di tutta la classe.

ART. 4
Per il danneggiamento durante le attività didattiche e/o assembleari e/o associative di arredi, infissi ed eventuali altri elementi e/o strutture anche di aule speciali, spazi comuni e servizi o ancora nel caso di sparizioni o manomissioni di registri di classe, di macchine, attrezzi e quant’altro faccia parte dei materiali e degli strumenti di cui la scuola è in possesso, l’intera classe o corpo studentesco in quel momento presente dovrà provvedere alla rifusione del danno stimato o alla rimissione in pristino nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile. Del medesimo obbligo vengono impegnate le famiglie. Nei corridoi e negli spazi comuni il danno sarà ripartito tra tutte le classi che vi gravitano. I Consigli di classe o di "interclassi" valuteranno le modalità di rifusione o riparazione del danno. Qualora si dovesse accertare, attraverso un’accurata istruttoria e testimonianze concomitanti, che le manomissioni sono avvenute in orario pomeridiano, non ad oper di alunni fruitori autorizzati, ne risponderà il personale adibito alla sorveglianza dei locali o degli spazi in oggetto.

ART. 5
Sospensioni di qualsiasi durata, comminate per uno qualunque dei motivi individuati dal presente articolato, comportano che se ne lasci traccia sia sul registro di classe che sui registri personali dei docenti tra le note degli "obiettivi comportamentali". Lo stesso varrà per essere stati destinatari di attività scolasticamente utili.

ART. 6
La posizione degli studenti che evadono sistematicamente la frequenza della prima ora, specie inm coincidenza dell’ora di lezione di una certa disciplina, ovvero della medesima ora anche in altre dislocazioni orarie o che risultino ritardatari cronici da atti documentali (registro di classe o dei ritardi studenteschi), o comunque evasori sistematici di certe discipline, così configurando forme di raggiro o elusione dei propri obblighi, sarà vagliata dal Consiglio di classe durante le riunioni periodiche, su informativa del coordinatore, alla presenza dei genitori anche di detti studenti.
Al riscontro dei dati che dovesse confermare la sistematica ed intenzionale evasione dei propri doveri, richiamati dall’art.3, commi 1- 3 - 4 S.S.S. si provvederà a lasciare traccia di ciò nelle note comportamentali, rendendo altresì lo studente destinatario di una o più attività scolasticamente utili.

ART. 7
Assenze singole o collettive che, ad un riscontro periodico da parte del Consiglio di classe (o del coordinatore) risultino ingiustificate comporteranno la comunicazione alle famiglie e il recupero delle medesime ore di lezione per la giornata/e evase, in ore pomeridiane.

ART. 8
Per tutte le mancanze individuate nei primi quattro articoli (Mancanze e Sanzioni disciplinari) le modalità di irrogazione della sanzione da parte dei Consigli di classe prevedono l’immediata autoconvocazione del Consiglio di classse, a cura del coordinatore.
I docenti coinvolti provvederanno all’espletamento delle seguenti procedure:

  1. annotazione sintetica sul Registro di classe, con precisazione del giorno e dell’ora dell’accaduto;
  2. redazione di una circostanziata informativa indirizzata al Preside e consegnata al cordinatore di classe.

ART. 9
Per tutte le infrazioni di cui agli artt. 3 – 6 – 7 (Titolo II), in alternativa alle sanzioni già previste, si potrà disporre la conversione di queste ultime in A.S.U. –Attività Scolasticamente Utili, il cui ventaglio opzionale è riportato in allegato. L’attribuzione della tipologia e del numero delle A.S.U. è soggetta, per i casi più lievi alla discrezionalità propositiva definita tra il docente interessato, il coordinatore e l’alunno, o, in mancanza, e per i casi più gravi e reiterati, dal Consiglio di classe. La soluzione adottata deve essere riportata sul registro dei verbali della classe, dandone altresì comunicazione in presidenza.

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